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Venerdì, 5 Settembre 2003

Concluso dopo cinque anni il tormentato percorso giudiziario del provvedimento sulla laguna
 
Il Regolamento elaborato nel 1998 dalla Provincia è tornato ad essere il "testo unico" di tutta la normativa secondaria sulla navigazione in laguna

Lo ha deciso la Prima sezione del Tribunale amministrativo regionale, che ha riconosciuto la piena validità del provvedimento, in precedenza cassato dal Comitato regionale di controllo. In verità, si tratta di un esito più che prevedibile, perché già nel luglio dello scorso anno gli stessi giudici avevano sospeso l'efficacia della delibera del Coreco (che oggi non esiste più) anche sulla scia di un pronunciamento favorevole del Consiglio di Stato. 
Essendo quest'ultimo anche il giudice di secondo grado nelle controversie di diritto amministrativo, pare proprio che questa decisione sia ormai blindata.

La conseguenza più importante è che in tutta la laguna si dovranno osservare le regole relative alla navigazione interna e non a quella marittima
Questo, in virtù di un decreto legislativo del 1997, che conferiva alle Regioni e agli Enti locali la facoltà di disciplinare materie come il trasporto pubblico. 
Questo testo redatto dalla Provincia è stato il frutto di un lungo lavoro e a suo tempo aveva avuto l'approvazione di tutti i Comuni della gronda laguna re, del Magistrato alle Acque e della Capitaneria di porto. 
Tra le innovazioni di questo autorevole provvedimento c'era il rinvio all'articolo 1174 del Codice della navigazione in caso di infrazione alle regole comportamentali (superamento dei limiti di velocità, mancata precedenza e altro ancora) e quindi la sanzione amministrativa in luogo del procedimento penale, molto più laborioso e oneroso per le autorità e meno efficace per i destinatari.

Naturalmente, questo Regolamento fu travolto da una miriade di ricorsi da parte di società private di trasporto e fu letteralmente spogliato da ogni capacità normativa dagli annullamenti del Coreco.

Dopo altrettanti ricorsi amministrativi e anche alla Corte costituzionale, la Provincia (con gli avvocati Adelchi Chinaglia, Alvise Cecchinato, Alessandro Pallottino, Alfredo Palopoli e Andrea Piai) ha però vinto la sua battaglia . 
Ora il Regolamento è stato reso vigente nella sua interezza, anche se resta il problema della sua applicazione. «Si tratta di una normativa quadro - avevano spiegato all'amministrazione provinciale - e abbisogna di provvedimenti specifici. Nulla vieta che esso sia perfettibile e, in ogni caso, l'autorità di bacino competente avrà uno strumento prezioso tra le mani». Il sindaco-commissario al moto ondoso ha peraltro attinto a piene mani da questo Regolamento per emanare le sue ordinanze.

Oltre alla sottrazione alla disciplina marittima della navigazione in laguna , un altro punto saliente riguarda i cosiddetti "lancioni" granturismo, che dovranno essere soggetti ad autorizzazione, licenza o concessione anche per esercitare nei canali marittimi e portuali e dovranno anche sottostare ad alcune limitazioni di motore e di stazza. 

Per le imbarcazioni da diporto a motore, il Regolamento prescrive una potenza massima di 20 cavalli, ma al momento i proprietari non si devono preoccupare. Questa limitazione, infatti, non è ancora operativa e, comunque, non è vincolante per le singole autorità competenti.

Michele Fullin