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       Movimento per l'adozione ambientale della laguna davanti San Giuliano  | 
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        ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE 
 REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilacinque il giorno sette del mese di marzo,
      in Venezia Mestre, nel mio studio al piano primo di via Fapanni n.37, (Venezia Mestre - 7 marzo 2005) Avanti a me avvocato Stefano BARTOLUCCI, notaio
      in Mestre, iscritto nel collegio notarile del distretto di Venezia, non
      assistito dai testimoni per espressa e concorde rinunzia dei comparenti,
      con il mio consenso, sono presenti i signori: - PENZO Giuseppe,  [.. dati privacy ]; - BERTAN Paolo,  [.. dati privacy ]; - DOGA' Diego, [.. dati privacy ]; - ROSSI Mario, [.. dati privacy ];
       - ZAN Bruno,
      [.. dati privacy ];  - MOSCATI Adriano, [.. dati privacy ];  - TASIN Renzo, [.. dati privacy ]; - OLIVIERI Carmela, [.. dati privacy ]; - DONADINI Massimo, [.. dati privacy ];  - PAMIO Tito, [.. dati privacy ]. I comparenti, tutti cittadini italiani, della identità
      personale dei quali io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il
      presente  atto, mediante il
      quale dichiarano, convengono e stipulano quanto segue. 1) E'
      costituita tra i sopra generalizzati signori Giuseppe Penzo, Paolo Bertan,
      Diego Dogà, Mario Rossi, Bruno Zan, Adriano Moscati, Renzo Tasin e
      Carmela Olivieri un' Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di
      lucro denominata "POLO NAUTICO PUNTASANGIULIANO Associazione Sportiva
      Dilettantistica". 2) L'Associazione
      ha sede in Venezia Mestre, via Pepe n.12. 3) La
      Società è retta dallo Statuto, che, espressamente convenuto tra i
      comparenti, qui di seguito si trascrive: 
 STATUTO
      DELLA 
 CAPITOLO I COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO 
 Art.
      1 E’ costituita una Associazione sportiva
      dilettantistica senza scopo di lucro denominata  "POLO NAUTICO PUNTASANGIULIANO Associazione Sportiva Dilettantistica" nel
      seguito denominata anche semplicemente POLO NAUTICO o ASSOCIAZIONE 
 Art.
      2 Il POLO NAUTICO ha sede in  Venezia Mestre, Via Pepe n. 12. Il Consiglio Direttivo ha
      facoltà di trasferire la sede sociale nell’ambito del medesimo Comune. 
 Art.
      3 La durata del POLO NAUTICO è illimitata 
 Art.
      4 Il POLO NAUTICO, costituitosi su iniziativa delle
      associazioni e società sportive dilettantistiche -in seguito indicate per
      brevità solo come  associazioni
      presenti in Punta San Giuliano, è finalizzato alla promozione ed alla
      pratica delle discipline sportive dilettantistiche e diportistiche con
      esclusione delle attività nautiche motoristiche ed alla diffusione di una
      cultura di rispetto e salvaguardia dell’ambiente lagunare, anche
      attraverso l’integrazione dei servizi offerti ai soci ed alla
      cittadinanza con il Parco di San Giuliano e l’organizzazione di eventi
      sportivi e culturali. Il
      fine si realizza anche attraverso la gestione degli spazi, delle strutture
      e delle attrezzature che sono e saranno assegnati al medesimo
      dall’amministrazione comunale di Venezia, nell’ambito del progetto per
      la realizzazione del centro nautico sito in Venezia Mestre Punta San
      Giuliano. A tale riguardo, le associazioni sportive aderenti rinunciano a
      singole pretese o richieste, affidando al Polo Nautico, nei confronti
      della Pubblica Amministrazione, il ruolo di candidato unico alla gestione
      del centro nautico. Il
      POLO NAUTICO, pertanto, elabora il regolamento che disciplina le modalità
      di utilizzo degli impianti avuti in gestione e delle proprie attrezzature
      da parte delle associazioni aderenti, dei soci, della cittadinanza e dei
      vari soggetti che operano nella Punta San Giuliano e favorisce presenze
      culturali e associative sia all’interno che all’esterno delle proprie
      sedi. Dette
      modalità di utilizzo di impianti ed attrezzature dovranno prevedere una
      priorità a favore delle sezioni di cui al successivo art. 5. Il
      POLO NAUTICO, apolitico e senza fini di lucro, potrà quindi, per il
      miglior raggiungimento degli scopi sociali, svolgere l’attività di
      gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive,
      nonché gestire punti di ritrovo e di ristoro ed attività similari. Potrà
      inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie al
      conseguimento degli scopi sociali. 
 Art.
      5 Il POLO NAUTICO per il coordinamento e lo
      svolgimento delle varie discipline sportive potrà istituire, con delibera
      del Consiglio Direttivo, specifiche sezioni. Ciascun
      socio del POLO NAUTICO dovrà obbligatoriamente aderire ad almeno una
      sezione. Ogni
      sezione provvederà a svolgere la propria attività nel rispetto delle
      norme espressamente previste al capitolo IV del presente statuto. Il
      Consiglio Direttivo del POLO NAUTICO esprimerà le direttive generali che
      saranno vincolanti per ogni sezione e che dovranno garantire la
      salvaguardia e l’operatività di tutte le sezioni. Le Sezioni gestiranno
      in autonomia le attività di coordinamento tecnico – organizzativo –
      amministrativo inerenti alla propria disciplina. 
 Art.
      6 I colori sociali  e
      lo stemma del POLO NAUTICO sono determinati con delibera del Consiglio
      Direttivo. 
 CAPITOLO II – SOCI 
 Art.
      7 Le associazioni sportive dilettantistiche che intendono
      operare nelle strutture del POLO NAUTICO in Punta San Giuliano possono
      aderire all'iniziativa del POLO NAUTICO Puntasangiuliano, con istanza che
      deve essere accettata dal Consiglio Direttivo del POLO NAUTICO.
      L’assemblea dei soci può revocare tale accettazione in ogni momento. Con
      tale adesione le associazioni aderenti danno la possibilità ai rispettivi
      soci di diventare soci del POLO NAUTICO Puntasangiuliano. Le
      associazioni aderenti si impegnano in ogni caso, per quanto di loro
      spettanza, al rispetto del presente Statuto e dei regolamenti emanati dal
      POLO NAUTICO. 
 Art.
      8 Possono far parte dell’Associazione, con la
      qualifica di soci, solamente le persone fisiche che, socie delle
      associazioni che aderiscono al POLO NAUTICO, ne facciano richiesta con le
      modalità fissate dal Consiglio Direttivo del POLO NAUTICO. Tutti coloro i
      quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una
      domanda su apposito modulo dichiarando espressamente di conoscere ed
      accettare lo statuto ed il regolamento dell’Associazione. Le domande di
      adesione, su moduli forniti dal POLO NAUTICO, potranno essere raccolte
      anche nelle sedi delle società aderenti. La
      validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all’atto
      di presentazione della domanda di ammissione. In
      caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse
      dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Colui
      il quale sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti,
      nei confronti dell’Associazione, e risponde verso la stessa per tutte le
      obbligazioni dell’associato minorenne. La
      quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. 
 Art.
      9 Diritti dei soci Tutti
      i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di
      partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e
      passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne
      al momento della prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento
      della maggiore età, fino ad allora i suoi diritti di voto saranno
      esercitati dall’esercente la potestà parentale. La
      qualifica di socio da diritto a frequentare la Sede Sociale e le
      iniziative indette dal Consiglio Direttivo, nonché a fruire degli
      impianti e delle attrezzature dell’Associazione secondo le norme e con
      le modalità stabilite nell’apposito regolamento 
 Art.
      10 Doveri dei soci Tutti
      i soci sono tenuti a corrispondere, anche tramite le rispettive
      associazioni di provenienza, le quote associative così come fissate dal
      Consiglio Direttivo e dalle sezioni per ciascuna attività ed in relazione
      alle diverse modalità di utilizzo degli impianti. Provvedimenti
      disciplinari potranno essere adottati dal Consiglio Direttivo, che potrà
      anche inibire temporaneamente ad un socio l’ingresso negli impianti
      dell’Associazione; contro tali provvedimenti ciascun socio potrà
      ricorrere al Collegio dei Probiviri. 
 Art.
      11 Decadenza dei soci. I
      soci cessano di essere soci del POLO NAUTICO nel caso in cui cessino di
      essere soci della associazione aderente cui appartengono. I
      soci cessano inoltre di appartenere all’Associazione nei seguenti casi: a)     
      Dimissione volontaria. b)     
      Decadenza dei soci a seguito di morosità. c)     
      Radiazione deliberata da almeno 2/3 dei membri del Consiglio
      Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute
      disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua
      condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il
      provvedimento di radiazione è assunto dal Consiglio Direttivo, sentito in
      merito il Consiglio Direttivo della società di provenienza. Il socio
      radiato ha la facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri entro 30
      giorni dalla comunicazione scritta. Il provvedimento di radiazione rimane
      sospeso fino decisione del Collegio dei Probiviri; d)
      negli altri casi previsti dallo Statuto. Le
      deliberazioni prese in materia di dimissioni, decadenza e radiazione
      debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci
      receduti o radiati non hanno diritto al rimborso del contributo
      associativo annuale versato. 
 CAPITOLO III – GLI ORGANI SOCIALI 
 Art.
      12 Organi dell’Associazione sono: -     
      L’Assemblea dei Soci; -    
      Il Consiglio Direttivo; -    
      Il Presidente; -    
      Il Collegio dei Revisori dei Conti; -    
      Il Collegio dei Probiviri. Tutte
      le cariche sociali sono gratuite; i candidati a ricoprirle devono essere
      soci da almeno quattro mesi ed in regola con le quote associative. 
 Art.
      13 L’assemblea dei soci è il massimo organo
      deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e
      straordinarie. Quando
      è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità dei
      soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti
      gli soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. La
      convocazione dell’assemblea potrà essere richiesta al Consiglio
      Direttivo da almeno due decimi dei soci aventi facoltà di voto e in
      regola con il pagamento delle quote associative all’atto della
      richiesta, i quali ne propongono l’ordine del giorno. Inoltre potrà
      essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei
      consiglieri. La convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio
      Direttivo entro 30 giorni. L’assemblea
      viene convocata dal Presidente presso la sede sociale o in un luogo idoneo
      a garantire la massima partecipazione dei soci, nell'ambito della
      Provincia di Venezia, mediante avviso da affiggersi in luoghi di passaggio
      nella sede sociale e nelle sedi delle associazioni aderenti almeno trenta
      giorni prima dell’adunanza, contenente l’indicazione del giorno,
      dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da
      trattare. Per
      le sole assemblee straordinarie è prevista anche la comunicazione scritta
      a ciascun socio. Della
      convocazione dovranno essere informate le associazioni aderenti mediante
      lettera raccomandata ai rispettivi Presidenti. Le
      assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o
      impedimento, da un Vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento, da
      una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata
      dalla maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente dirige e regola le
      discussioni e stabilisce le norme e l’ordine delle votazioni. L’assemblea
      designa un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Di
      ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente
      della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai tre scrutatori. Copia
      dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i soci ed esposto
      nel locale della Sede Sociale. Potranno
      prendere parte alle assemblee dell’Associazione tutti i soci in regola
      con il versamento della quota annua. I soci non possono avere deleghe. L’assemblea
      ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza
      della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda
      convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti; per la regolare
      costituzione dell’assemblea straordinaria, è necessaria la presenza di
      almeno 3/4 (tre quarti) degli associati mentre in seconda convocazione è
      necessaria la presenza di almeno il 15% (quindici per cento) dei soci
      aventi diritto di voto salvo quanto stabilito al successivo art. 14 in
      caso di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio. Le
      deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide a maggioranza
      assoluta dei voti dei presenti, quelle dell’assemblea straordinaria con
      voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti. 
 Art.
      14 L’assemblea ordinaria, da convocarsi almeno una
      volta all’anno, nell’ambito delle finalità dell’Associazione, ha
      competenze di carattere generale: 1)     
      Approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e i
      programmi dell’anno in corso entro il mese di marzo di ciascun anno. 2)   
      Elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti ed i Probiviri. 3)     
      Delibera su ogni questione che il Consiglio Direttivo intenda
      mettere all’Ordine del giorno. In
      relazione alle assemblee elettive chi intendesse candidarsi alla carica di
      Consigliere dovrà depositare la propria candidatura al Consiglio in
      carica con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata per
      l’assemblea. Le
      elezioni avverranno con scrutinio segreto, fermo restando il
      diritto del socio richiedente di far risultare dal verbale in maniera
      palese l'esito della sua votazione o l'eventuale astensione.
      L’assemblea, verificato in base allo statuto il numero dei Consiglieri
      da eleggere, procederà alla votazione per eleggere i Consiglieri. Le
      operazioni di scrutinio verranno eseguite da tre scrutatori scelti tra i
      soci presenti che, al momento della scelta, non ricoprano alcuna carica
      sociale e non siano candidati a ricoprirle. L’assemblea
      straordinaria delibera su 1)     
      Variazioni o modifiche al presente statuto; 2)     
      Scioglimento, modalità di liquidazione e devoluzione del
      patrimonio salvo l’obbligo di destinare il patrimonio sociale per
      finalità sportive  o diversa
      destinazione imposta dalla legge; l’assemblea all’atto dello
      scioglimento nominerà uno o più liquidatori.  Per
      le delibere di cui al presente punto 2) valgono le maggioranze previste
      dall’art. 21, ultimo comma del codice civile. 
 Art.
      15 Il POLO NAUTICO è amministrato da un Consiglio
      Direttivo che è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione
      ordinaria e straordinaria, con la sola eccezione di quello che lo statuto
      espressamente riserva all’assemblea dei soci. Il
      Consiglio Direttivo è composto da tre gruppi di consiglieri. Il
      primo gruppo è finalizzato a garantire la presenza di un consigliere per
      ciascuna associazione aderente e un consigliere per ciascuna sezione di
      associazione aderente (nel solo caso in cui la società aderente sia già
      statutariamente organizzata per sezioni e aderisca con più di una). Il
      secondo gruppo, numericamente pari al totale del primo, in rappresentanza
      dei soci a prescindere dalla associazione di appartenenza e dall’attività
      svolta. Nel
      terzo gruppo fanno parte del Consiglio un Delegato in rappresentanza di
      ogni sezione del POLO NAUTICO. Risultano
      eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti tenendo
      tuttavia conto delle seguenti regole: -     
      Verranno eletti a consigliere dapprima i candidati che appartengano
      uno per ciascuna delle associazioni aderenti al POLO NAUTICO, e delle loro
      sezioni che li voteranno con scheda separata; -     
      Verranno eletti poi a consigliere un ugual numero di candidati. In
      tali votazioni per i consiglieri ogni socio non potrà esprimere un numero
      di preferenze superiore al 75% dei consiglieri da eleggere. -     
      Nessuna delle associazioni aderenti potrà essere rappresentata da
      più del 50% dei consiglieri così eletti. I
      Consiglieri rimangono in carica per quattro anni e fino alla presentazione
      del rendiconto dell’ultimo dei quattro anni. Essi sono rieleggibili. Il
      Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, uno o due Vice –
      Presidenti, un segretario ed un tesoriere. Ogni
      sezione della associazione nomina inoltre un proprio Delegato che assumerà
      la carica di consigliere e farà parte del Consiglio, senza diritto di
      voto. Tale Delegato avrà il diritto di voto solo nel caso in cui la
      sezione deliberasse di svolgere direttamente una specifica disciplina come
      previsto dall’art. 26 del presente statuto. Il
      Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno su
      convocazione del Presidente comunicata almeno sette giorni prima
      dell’adunanza. Di
      ogni seduta verrà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal
      Segretario. Le
      deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la
      maggioranza dei Consiglieri e se prese con la maggioranza dei presenti. Le
      delibere relative all’adesione di nuove associazioni o sezioni di
      associazioni e all’approvazione del regolamento del Polo Nautico
      dovranno essere assunte con la maggioranza qualificata del 75% dei
      consiglieri con diritto di voto. Decisioni
      che possono incidere sull’attività di una singola associazione o
      disciplina o che comportino rilevanti impegni patrimoniali dovranno essere
      assunte con la maggioranza qualificata del 75% dei consiglieri con diritto
      di voto. I
      Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a quattro
      riunioni consecutive, in un lasso di tempo superiore a due mesi possono
      essere dichiarati decaduti su delibera del Consiglio Direttivo stesso. Nel
      caso in cui uno o più Consiglieri venissero a mancare, per qualsiasi
      causa, subentreranno i primi dei non eletti, nel rispetto delle
      ripartizioni in precedenza previste. Qualora
      venisse meno la maggioranza dei Consiglieri dovrà essere convocata
      un’assemblea ordinaria per l’elezione dei Consiglieri mancanti. Il
      Consiglio può delegare la gestione dei fatti di ordinaria amministrazione
      ad un Consiglio di Presidenza formato dal Presidente, Vice –
      Presidente/i, Segretario e Tesoriere. Il
      Consiglio Direttivo può anche affidare a singoli Consiglieri la
      responsabilità di singole attività sportive (anche facendolo partecipare
      alle riunioni di una specifica sezione) amministrative o gestionali. In
      caso di divergenze le decisioni del Consiglio Direttivo prevalgono sempre
      su quelle dei consiglieri delegati e del Consiglio di Presidenza. Il
      Consiglio Direttivo può anche nominare specifiche Commissioni di soci con
      carattere consultivo. 
 Art.
      16 Il Presidente è il legale rappresentante
      dell’Associazione, ed ha inoltre il compito di presiedere e coordinare i
      lavori del Consiglio Direttivo. In
      caso di Sua assenza od impedimento Egli è sostituito da un Vice –
      Presidente o in subordine dal Consigliere più anziano. In
      caso di dimissioni, il Vice – Presidente più anziano esercita le
      funzioni di Presidente. Per
      fatti straordinari e urgenti il Presidente può adottare provvedimenti di
      competenza del Consiglio Direttivo; in tal caso Egli dovrà disporre
      contestualmente la convocazione del Consiglio Direttivo al fine di
      ottenere la ratifica dei provvedimenti adottati. 
 Art.
      17 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da
      tre membri effettivi e da un supplente nominati dall’assemblea dei soci. Esso
      dura in carica quanto gli altri organi dell’Associazione. In
      occasione dell’elezione ogni socio esprimerà una sola preferenza per i
      membri effettivi e una sola preferenza per il membro supplente. Il
      Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di controllo finanziario,
      procede alla verifica della contabilità sociale, esamina il bilancio
      annuale e lo accompagna con una relazione tecnica per l’assemblea dei
      soci. I
      Revisori dei Conti, che non possono contemporaneamente rivestire altre
      cariche nell’Associazione, sono invitati a partecipare alle riunioni del
      Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto. 
 Art.
      18 Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri
      effettivi ed un supplente nominati dall’assemblea dei soci. Esso
      dura in carica quanto gli altri organi dell’Associazione. In
      occasione dell’elezione ogni socio esprimerà una sola preferenza per i
      membri effettivi e una sola preferenza per il membro supplente. Il
      Collegio dei Probiviri è chiamato a decidere le controversie tra i soci e
      fra i soci e il POLO NAUTICO il Suo giudizio è inappellabile e dovrà
      essere comunicato per iscritto alle parti in causa e al Consiglio
      Direttivo non oltre sessanta giorni da ricevimento del ricorso. I
      Probiviri, che non possono contemporaneamente rivestire altre cariche
      nell’Associazione, possono essere invitati a partecipare alle riunioni
      del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto. 
 CAPITOLO IV – LE SEZIONI  
 Art.
      19 La Sezione è l’organizzazione tramite la quale il
      POLO NAUTICO promuove una specifica disciplina sportiva o attività, nel
      rispetto del presente Statuto favorendo il coordinamento delle attività
      svolte dalle associazioni aderenti. Le
      sezioni potranno quindi, sentite le associazioni aderenti, redigere un
      regolamento per il coordinamento e la promozione delle attività. Tale
      regolamento deve essere approvato dal Consiglio Direttivo. Ciascun
      socio del POLO NAUTICO all’atto della presentazione della domanda di
      ammissione, deve indicare la sezione alla quale intende aderire; egli potrà
      aderire a più sezioni, ma potrà votare in una sola, che dovrà essere
      indicata nella domanda di ammissione a socio. Potrà votare in più di una
      sezione solo nel caso l’attività venisse svolta direttamente dalla
      sezione e fosse prevista una specifica quota di adesione. Le
      sezioni sono costituite su autorizzazione del Consiglio Direttivo su
      istanza di almeno trenta soci corredata da una relazione che illustri il
      programma delle attività che si intendono svolgere. 
 Art.
      20 Sono organi della Sezione: -     
      L’Assemblea di Sezione; -    
      Il Comitato di Sezione; -    
      Il Delegato di Sezione. 
 Art.
      21 L’assemblea di sezione è costituita da tutti i soci
      che hanno aderito alla sezione e deve riunirsi almeno una volta all’anno
      entro il mese di febbraio per deliberare su: -     
      Programmi e attività della sezione, nel rispetto dell’indirizzo
      dato dal POLO NAUTICO, con relative previsioni economiche. -     
      Rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente e programma
      dell’anno scorso. Il
      Rendiconto di Sezione, che sarà poi consolidato nel bilancio del POLO
      NAUTICO, sarà sottoposto al Collegio dei Revisori del POLO NAUTICO. 
 Art.22 L’assemblea di sezione, per la stessa durata degli organi del POLO
      NAUTICO, nomina il Comitato di Sezione, determinando il numero dei
      componenti, che non può essere inferiore a tre; nelle assemblee elettive
      ogni socio potrà esprimere un numero di preferenze non superiore della
      metà dei componenti da eleggere. Le regole dell’assemblea sono quelle
      dell’assemblea del POLO NAUTICO. Il Comitato ha il compito di coordinare
      le iniziative della Sezione, e può attribuire anche compiti e funzioni ai
      propri membri. 
 Art.
      23 Il Delegato di Sezione, nominato dal Comitato di
      sezione al proprio interno, dirige il Comitato di Sezione e rappresenta la
      stessa nel Consiglio Direttivo del POLO NAUTICO. 
 Art.
      24 Nel rispetto delle direttive del POLO NAUTICO e delle
      finalità stabilite dall’assemblea , le Sezioni gestiscono in autonomia
      le proprie risorse. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti nelle
      attività della Sezione; è tuttavia previsto che, su delibera
      dell’assemblea del POLO NAUTICO, una quota di detti avanzi di gestione
      possa essere destinata a finalità generali, anche al fine di poter
      garantire la regolare attività di tutte le sezioni. Il
      POLO NAUTICO potrà imporre alla Sezione l’addebito di costi per
      l’utilizzo di beni e aree comuni. 
 Art.
      25 Per quanto non espressamente previsto, alle Sezioni si
      applicano, per analogia, le regole del POLO NAUTICO. 
 Art.
      26 Con delibera presa da una maggioranza che rappresenti
      contemporaneamente la maggioranza dei soci della sezione e abbia
      l’assenso delle singole associazioni aderenti che svolgano la specifica
      disciplina, l’assemblea di sezione potrà proporre di svolgere
      direttamente una specifica disciplina continuando l’attività fino a
      quel momento sviluppata dalle singole associazioni. In
      tal caso verrà istituita una Commissione formata da un rappresentante di
      ciascuna delle associazioni interessate all’attività della sezione, da
      un pari numero di consiglieri e dal Presidente del POLO NAUTICO. Tale
      Commissione dovrà indicare le modalità con le quali procedere
      all’integrazione delle associazioni aderenti e le eventuali modifiche
      dello Statuto del POLO NAUTICO. Ogni
      modifica proposta dovrà essere approvata dall’assemblea dei soci del
      POLO NAUTICO. 
 CAPITOLO V – ESERCIZIO SOCIALE, ENTRATE E PATRIMONIO. 
 Art.
      27 L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31
      dicembre. Il
      Consiglio Direttivo indicherà le norme esecutive concernenti gli
      adempimenti civilistici e fiscali in conformità alle norme di legge. 
 Art.
      28 Le entrate del POLO NAUTICO SAN GIULIANO sono
      costituite: a)   
      dalle quote associative dei soci; b)   
      da eventuali contributi e/o corrispettivi di Soci, di terzi e delle
      associazioni aderenti; c)   
      da tutti gli introiti che possono provenire all’Associazione
      dallo svolgimento delle Sue iniziative sociali, istituzionali e
      ricreative; d)   
      da eventuali rendite patrimoniali; e)   
      da ogni altra entrata. 
 Art.
      29 Il Patrimonio del POLO NAUTICO è costituito: a)   
      da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà
      dell’Associazione, anche in seguito a donazione; b)   
      dai premi e trofei assegnati dall’Associazione. È
      fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
      gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita del POLO
      NAUTICO, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
      dalla legge. 
 CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI 
 Art.
      30 Tutte le controversie inerenti i rapporti associativi
      saranno decise dal Collegio dei Probiviri che giudicherà con un arbitrato
      irrituale. Il suo giudizio sarà inappellabile e dovrà essere comunicato
      per iscritto alle parti in causa e al Consiglio Direttivo non oltre
      sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Qualora
      i soci non intendessero rispettare il giudizio del Collegio dei Probiviri
      si ricorrerà alle norme di legge. Foro competente è il Foro di Venezia. 
 Art.
      31 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto
      valgono le disposizioni dello statuto e del regolamento delle Federazioni
      Nazionali e/o Enti di promozione a cui aderisce ed, in mancanza, le norme
      di Legge in materia di associazioni. 
 Art.
      32 Copia del Presente statuto, sottoscritta dal
      Presidente viene depositata presso la sede sociale. 
 CAPITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE In
      sede di applicazione del presente statuto: -    
      la disposizione di cui al precedente art. 7, primo comma, non si
      applica alle associazioni prime firmatarie, tutte con sede nel Comune di
      Venezia, ed alle sezioni con le quali hanno aderito e più precisamente: -    
      G.S. Voga Veneta Mestre; -     
      Società Canottieri Mestre; -    
      Canoa Club Mestre; -     
      Circolo Velico Casanova; -     
      Circolo della Vela Mestre; -    
      Spes Mestre Sezione Canoa; -     
      Gommone Laguna Club Venezia; -     
      Associazione Canoistica Arcobaleno. -     
      Sezione Canoa Soc. Canottieri Mestre; -     
      Sezione Canottaggio Soc. Canottieri Mestre; -     
      Sezione Tennis Soc. Canottieri Mestre; -     
      Sezione Vela Soc. Canottieri Mestre; -     
      Sezione Vela al terzo Soc. Canottieri Mestre; -     
      Sezione Voga alla veneta Soc. Canottieri Mestre.         
      ------------------------------------------- 4)
      In deroga alle norme statutarie vengono nominati, con le sotto
      specificate qualifiche, Consiglieri dell'Associazione in oggetto, con
      tutti i poteri previsti nello statuto sopra riportato, i signori: -     
      Presidente Sig. Massimo Donadini; -    
      Vice – Presidente Sig Giuseppe Penzo; -     
      Segretario Sig Mario Rossi; -     
      Tesoriere Sig Bruno Zan; -     
      Consigliere Sig Tito Pamio; -     
      Consigliere Sig Diego Dogà; -     
      Consigliere Sig Paolo Bertan; -     
      Consigliere Sig Adriano Moscati; -     
      Consigliere Sig Renzo Tasin; -     
      Consigliere Sig Roberto De Rossi
      [.. dati privacy ]; -     
      Consigliere Sig Alberto Vianello 
      [.. dati privacy ]; -     
      Consigliere Sig Guido Lazzarini 
      [.. dati privacy ]; -     
      Consigliere Sig Luigi Fanecco
      [.. dati privacy ]; 
       -     
      Consigliere Sig Roberto Agostini 
      [.. dati privacy ]. 
 Di
      questi Consiglieri, i primi nove, come sopra generalizzati accettano sin
      d'ora la carica a ciascuno di essi conferita, e dichiarano che non
      sussistono nei loro confronti cause all'uopo ostative di alcun genere. I
      comparenti precisano che tale Consiglio rimarrà in carica sino alla data
      della prima assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata dal
      Presidente entro il 31 ottobre 2005 per la nomina del nuovo Consiglio
      Direttivo con le modalità previste dal presente Statuto. Sempre in deroga
      alle norme statutarie in tale sede l’Assemblea provvederà anche alla
      nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nonchè del
      Collegio dei Probiviri. 
 5)    La quota
      associativa viene determinata in Euro 5,00 (cinque virgola zero zero) a
      carico di ciascun socio per l’anno 2005. 6)    I comparenti
      precisano che, con riferimento all’art. 5 del sopra trascritto Statuto,
      sono istituite le seguenti sezioni: 1.   
      Canoa; 2.     
      Canottaggio; 3.     
      Tennis; 4.   
      Vela; 5.   
      Vela al terzo; 6.   
      Voga alla veneta. 7.     
      Salvaguardia dell’ambiente lagunare. In
      deroga alle citate norme statutarie, tutte le procedure di nomina e di
      regolamentazione di tali sezioni saranno espletate entro il 31 dicembre
      2005. 
 7)
      Il sopra nominato Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato a
      compiere tutte le pratiche e le operazioni che si renderanno necessarie
      per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le
      Autorità Sportive competenti e quelle intese all'eventuale acquisto da
      parte dell'Associazione della personalità giuridica. 
 8)
      Le spese del presente atto e dipendenti sono e saranno a carico della
      Associazione. I
      comparenti si dichiarano edotti delle leggi speciali in tema di
      associazioni sportive dilettantistiche, ivi compresa la legge 27 dicembre
      2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni. Richiesto,
      io notaio ho dato lettura di questo atto ai comparenti, i quali, da me
      interpellati, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà E'
      dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me notaio diretto e
      completato a penna, in ventisei pagine e quanto fin qui della
      ventisettesima di sette fogli resi legali.  F.to:
      Giuseppe PENZO F.to:
      Paolo BERTAN F.to:
      Diego DOGA' F.to:
      Mario ROSSI F.to:
      Bruno ZAN F.to:
      Adriano MOSCATI F.to:
      Renzo TASIN F.to:
      Carmela OLIVIERI F.to:
      Massimo DONADINI F.to:
      Tito PAMIO F.to:
      Stefano BARTOLUCCI, notaio 
 E'
      COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, CHE SI RILASCIA PER USO DI
       Venezia
      Mestre, lì  |